5 ott 2026

Festività di San Francesco d’Assisi del 4 ottobre 2026: trattamento economico in busta paga

Festività di San Francesco d’Assisi del 4 ottobre 2026: trattamento economico in busta paga

Dal 1° gennaio 2026, il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, è stato inserito tra le festività nazionali. La novità, introdotta dalla Legge n. 151/2025, assume particolare rilevanza ai fini dell’elaborazione del cedolino paga.

Nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica. Occorre pertanto verificare quale trattamento economico debba essere riconosciuto ai lavoratori, tenendo conto sia della normativa vigente sia delle eventuali disposizioni previste dal CCNL applicato.

 

Festività del 4 ottobre 2026 coincidente con la domenica

La disciplina generale delle festività cadenti di domenica prevede, in determinate condizioni, il riconoscimento di una quota aggiuntiva di retribuzione.

Per il 4 ottobre, tuttavia, occorre considerare l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la maggiorazione prevista dall’art. 5 della Legge n. 260/1949 non si applica automaticamente a tutte le festività nazionali, ma esclusivamente a quelle espressamente individuate dalla disposizione.

Nella prassi, pertanto, il trattamento economico della festività di San Francesco cadente di domenica deve essere verificato anche alla luce delle previsioni del contratto collettivo applicato.

 

Lavoratori con retribuzione mensile

In presenza di una disciplina che riconosca il trattamento economico aggiuntivo per la festività cadente di domenica, al lavoratore con paga mensilizzata spetta un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente determinata in misura pari a 1/26 della retribuzione mensile, salvo diverse modalità previste dal CCNL.

 

Lavoratori retribuiti a ore

Per i lavoratori con retribuzione oraria, il trattamento aggiuntivo, quando dovuto, è generalmente parametrato a 1/6 dell’orario settimanale, sempre salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva.

 

Festività coincidente con il riposo compensativo

Diverso è il caso in cui il 4 ottobre coincida con un giorno di riposo compensativo diverso dalla domenica.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il riposo compensativo non è equiparabile al riposo settimanale e, in assenza di specifiche disposizioni normative o contrattuali, la coincidenza con una festività non determina automaticamente il diritto a una retribuzione aggiuntiva.

Anche sotto questo profilo, alcuni CCNL possono prevedere condizioni più favorevoli, riconoscendo un trattamento economico aggiuntivo quando la festività coincida con la domenica

oppure con il giorno destinato al riposo compensativo.

 

Cosa verificare in sede di elaborazione del cedolino

Per la corretta gestione della festività del 4 ottobre 2026, è quindi necessario procedere attraverso una verifica su due livelli:

  • normativa di legge, con particolare riferimento alla disciplina delle festività e al relativo trattamento economico;

  • contratto collettivo applicato, che può prevedere criteri e condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina generale.

 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali: Legge n. 151/2025; Legge n. 260/1949; Legge n. 90/1954; Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 11117/1995; Cass. civ., n. 14643/2006; Cass. civ., n. 10309/2002; Cass. civ., n. 16234/2002.

 

Per maggiori informazioni: Contatta il Consulente