29 lug 2026

Lavoratori inviati all'estero: le nuove regole UE sulla sicurezza sociale dei lavoratori

Lavoratori inviati all'estero: le nuove regole UE sulla sicurezza sociale dei lavoratori

Lo scorso 7 luglio il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la revisione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione europea.

Le modifiche rappresentano uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni e incidono direttamente sulla gestione dei lavoratori inviati all'estero, dei distacchi internazionali e, più in generale, della mobilità transnazionale.

Cosa cambia

L'obiettivo della riforma è duplice:

semplificare l'individuazione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori in mobilità;

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per contrastare frodi e utilizzi abusivi delle norme sul distacco.

Le novità interessano anche le prestazioni di disoccupazione, l'assistenza a lungo termine e le prestazioni familiari, ma gli effetti più significativi per le imprese riguardano la mobilità internazionale dei lavoratori.

Il principio resta invariato

La normativa europea continua a fondarsi sul principio dell'unicità della legislazione applicabile: un lavoratore può essere assoggettato a un solo sistema previdenziale, evitando così doppi versamenti contributivi.

In via generale trova applicazione il principio della lex loci laboris, secondo cui i contributi sono dovuti nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Le regole sul distacco costituiscono una deroga a questo principio, consentendo, in presenza di specifici requisiti, di continuare a versare i contributi nello Stato di origine per un periodo massimo di 24 mesi.

Le principali novità sul distacco

La revisione dell'articolo 12 del Regolamento introduce alcune modifiche di rilievo.

1. Dal "lavoratore distaccato" al "lavoratore inviato"

La nuova formulazione sostituisce il termine distaccato con inviato, espressione più ampia e idonea a ricomprendere le diverse forme di mobilità lavorativa internazionale.

2. Regole più rigorose sulle sostituzioni

Resta il divieto di utilizzare il distacco per sostituire un altro lavoratore al termine del periodo massimo consentito.

La nuova disciplina chiarisce inoltre che il divieto opera anche quando la sostituzione avviene tra:

lavoratore subordinato e lavoratore autonomo;

lavoratore autonomo e lavoratore subordinato.

È tuttavia prevista una limitata eccezione: la sostituzione sarà possibile se il lavoratore precedente non ha completato l'attività assegnata e la durata complessiva dell'invio non supera comunque i 24 mesi.

Nuovi requisiti operativi

Vengono introdotte anche importanti condizioni applicative.

In particolare:

il lavoratore assunto per essere immediatamente inviato all'estero dovrà essere già stato soggetto, nei tre mesi precedenti l'assunzione, alla legislazione previdenziale dello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro (analoga previsione riguarda i lavoratori autonomi);

tra due invii consecutivi nello stesso Stato membro dovrà intercorrere un intervallo minimo di due mesi, salvo le deroghe previste dall'articolo 16 del Regolamento.

Notifica preventiva e certificato A1

Una delle innovazioni più significative riguarda l'introduzione della notifica preventiva dell'invio del lavoratore e della contestuale richiesta del certificato attestante la legislazione applicabile (il cosiddetto certificato A1).

Qualora il certificato non possa essere rilasciato immediatamente, l'autorità competente dovrà emettere una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta.

È inoltre prevista una semplificazione, non applicabile al settore edile, per missioni di breve durata: gli adempimenti non saranno richiesti per trasferte e attività che non superano tre giorni consecutivi nell'arco di 30 giorni consecutivi.

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Le modifiche diventeranno applicabili 24 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento modificativo, successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Sebbene vi sia un periodo transitorio, è opportuno che le imprese inizino fin d'ora a verificare le proprie procedure interne e la gestione delle assegnazioni internazionali, così da arrivare preparate all'applicazione delle nuove disposizioni.

Le implicazioni per le aziende

Per le imprese che operano a livello internazionale, la revisione della disciplina richiederà un'attenta verifica delle procedure relative ai distacchi e agli invii transnazionali, con particolare riguardo alla pianificazione delle assegnazioni, alla documentazione previdenziale e alla gestione del certificato A1.

Un'analisi preventiva consentirà di ridurre il rischio di contestazioni da parte delle autorità dei diversi Stati membri e di garantire una corretta applicazione della normativa europea.

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