31 gen 2026

Licenziamento per fine cantiere edile

Licenziamento per fine cantiere edile

Licenziamento per fine cantiere edile

Licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa: quando è legittimo e quando no

Nel settore edile il licenziamento per fine cantiere o fine fase lavorativa è un istituto di origine giurisprudenziale, nato per adattare il giustificato motivo oggettivo alle peculiarità di un’attività fatta di cantieri, fasi operative e lavori specialistici.

Il punto chiave
La “fine del lavoro” non coincide con la chiusura dell’impresa né con il completamento dell’opera, ma con l’esaurimento della specifica fase lavorativa per cui il dipendente era stato assunto. Quando quella competenza non serve più, viene meno l’utilità della prestazione.

Chi riguarda davvero
L’istituto opera tipicamente per le maestranze specialistiche, diverse dal nucleo stabile dell’impresa: conclusa la fase, il recesso rientra nella fisiologia dell’organizzazione edile.

Il nodo dei licenziamenti collettivi
La legge (art. 24 L. 223/1991) consente, nelle costruzioni edili, di non attivare la procedura collettiva in caso di fine cantiere o fine fase.
Ma attenzione: la deroga è strettamente limitata.

Quando la deroga NON si applica

·         se la fase si esaurisce progressivamente, costringendo l’impresa a scegliere chi licenziare;

·         se il cantiere chiude, ma i lavoratori con le stesse mansioni continuano a essere impiegati altrove (non cessazione del fabbisogno, ma semplice riduzione).

In questi casi, superate le soglie di legge, scatta l’obbligo di procedura collettiva.

In sintesi
- Legittimo: fine reale di una fase specialistica e cessazione del fabbisogno per tutta l’azienda
- Illegittimo: uso della causale per mascherare una riduzione di personale fungibile

Fine fase o pretesto?
È spesso qui che si gioca la partita.