
30 set 2026
Il decreto legislativo 96/2026 è entrato in vigore il 7 giugno 2026. In particolare l’articolo 7, co. 4 stabilisce in via generale che tutti i datori di lavoro informino annualmente i lavoratori del loro diritto di richiedere e ricevere le informazioni sui livelli retributivi medi (ripartiti per sesso e riferiti allo stesso lavoro o a lavori di pari valore) e delle modalità per esercitarlo. Pertanto, sotto il profilo strettamente normativo, l’obbligo di fornire l’informativa sussiste già nell’ordinamento ed è applicabile a prescindere dalle dimensioni aziendali. Tuttavia l’articolo 7, co, 8 prevede che, per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, le informazioni sui livelli retributivi medi possano/debbano essere fornite secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 4. Questa ultima norma, a sua volta, rinvia ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali) la definizione delle modalità di raccolta ed esposizione dei dati per i datori di lavoro di cui al citato articolo 7, co. 8. Ad oggi tali decreti non risultano pubblicati. Risulta pertanto non ancora individuata (e pertanto il relativo obbligo sospeso in attesa del decreto ministeriale), la modalità tecnica con cui rispondere nel merito a un’eventuale richiesta di dati retributivi disaggregati per sesso proveniente da un lavoratore, se e quando questa venga presentata.
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